Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) è una figura disciplinata nell’ordinamento giuridico italiano dal D.Lgs. 81/2008[1].
Il rappresentante può essere:
– interno ad una azienda
– un professionista esterno
– ed in alcuni casi, il datore di lavoro stesso
Tale figura coordina il servizio di prevenzione e protezione dai rischi ovvero l’insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori.
Il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione collabora con il datore di lavoro, il medico competente per il Lavoro ed il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza alla realizzazione del Documento di valutazione dei rischi
Più nello specifico questi deve provvedere:
• all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale;
• ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e i sistemi di controllo di tali misure;
• ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
• a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
• a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica;
• a fornire ai lavoratori le informazioni necessarie.
Il RSPP è un soggetto di prevenzione con compiti di consulenza che opera in posizione di neutralità componenti del servizio aziendale di prevenzione, essendo semplici ausiliari del datore di lavoro, non possono venire chiamati a rispondere direttamente del loro operato. Proprio perché difettano di un effettivo potere decisionale l’RSPP ha il compito di coadiuvare il datore di lavoro nell’assolvimento dei suoi doveri, fornendogli quelle competenze tecniche ed organizzative di cui ha bisogno, attesa la varietà e complessità degli interventi diretti a garantire la tutela della salute e della sicurezza dei dipendenti, ma non ha autonomo obbligo di effettuare controlli sulla effettiva applicazione dei presidi antinfortunistici, in quanto privo di quella posizione di garanzia che il legislatore ha identificato espressamente in capo al datore di lavoro, al dirigente e al preposto, nell’ambito delle loro rispettive attribuzioni e competenze.
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Dr.ssa Alexandra Alba
Agenzia formativa Copernico scarl – CNA Pisa
Via G.Carducci, 39
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