PREPOSTO: NUOVI OBBLIGHI e NOVITÀ NELLA FORMAZIONE
Con la conversione in legge del D.L. 146/21 vengono inserite ulteriori modifiche al D. Lgs. 81/2008, il testo unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro.
In particolare desideriamo porre l’attenzione sulla figura del PREPOSTO, in seguito all’intervento dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro con propria circolare n.1 del 16 febbraio 2022.
AMPLIATI E RAFFORZATI I COMPITI DEL PREPOSTO
La nuova normativa rafforza la necessità da parte del Datore di Lavoro di individuare il/i preposto/i (a far data dal 21 dicembre 2021) per l’effettuazione delle attività di vigilanza
Per la mancata individuazione del Preposto, si prevede l’arresto da 2 a 4 mesi o l’ammenda da 1500 a 6000 euro.
Agli obblighi del preposto di «sovraintendere e vigilare sulla osservanza dei lavoratori agli obblighi di legge e disposizioni aziendali, sul corretto uso di DPI e DPC», si aggiungono i seguenti obblighi:
- intervenire per modificare il comportamento non conforme, fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza;
- interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti, in caso di mancata attuazione delle disposizioni o di persistenza dell’inosservanza;
- se necessario, nel caso rilevi deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro (e di ogni condizione di pericolo), interrompere temporaneamente l’attività e segnalare tempestivamente le non conformità al datore di lavoro e al dirigente.
I preposti vanno individuati fra coloro che hanno le competenze, l’anzianità, l’esperienza lavorativa necessarie e hanno dei poteri di coordinamento ed indirizzo degli altri lavoratori (es. capisquadra, capireparto, capiofficina, o comunque coloro che anche senza riconoscimento formalizzato hanno una funzione di guida e di coordinamento degli altri lavoratori).
CASI PARTICOLARI:
- Nessuna nomina si prevede per quelle imprese con un solo lavoratore o quando, nelle microimprese con datore di lavoro leader, quest’ultimo lavora al fianco dei propri dipendenti supervisionando in modo continuativo l’attività.
- Nel caso di micro-imprese in cui il datore di lavoro si trovi ad affidare l’attività alla responsabilità e gestione di un lavoro lavoratore per periodi più o meno lunghi è necessario individuare tale figura
- Per le società composte da soli soci lavoratori senza dipendenti (almeno 3), qualora sia identificato un soggetto come datore di lavoro ai sensi del TU sicurezza, tra i restanti potrà esserne individuato uno come preposto.
- Non è consentita una “autonomina” al datore di lavoro, in quanto egli ha già nella sua figura riconosciuti obblighi e responsabilità che comprendono quelli del preposto e non sembra più giustificabile avere preposti di fatto.
Riteniamo quindi opportuno formalizzare l’individuazione mediante una nomina che, se già esistente, deve essere riformulata con i nuovi compiti e responsabilità.
INDIVIDUAZIONE E COMUNICAZIONE AL COMMITTENTE DEL NOME DEL PREPOSTO IN CASO DI APPALTI E SUBAPPALTI
Il comma 8-bis dell’art. 26 prevede nello svolgimento di attività in appalto e subappalto vi sia l’obbligo di comunicare alle imprese committenti il nominativo dei preposti individuati dalle imprese appaltatrici e subappaltarici. Anche in tale ipotesi, nel caso di una microimpresa con uno o due dipendenti, il datore di lavoro che è presente in cantiere e non ha individuato un preposto comunica al committente che sarà lui stesso a svolgere le funzioni di preposto.
LA FORMAZIONE DEL PREPOSTO
Cambia la frequenza per l’aggiornamento della formazione del preposto prevedendo che:
- le relative attività formative devono essere svolte interamente in presenza (è AMMESSA LA FAD – formazione a distanza- fino al 30/06/2022).
- La formazione deve essere ripetuta con cadenza biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o nuovi rischi.
In attesa del nuovo Accordo Stato Regioni (da emanarsi entro il 30 giugno 2022 in cui verranno ridefinite le modalità, i contenuti, le periodicità e la durata della formazione) la formazione dei nuovi preposti o l’aggiornamento di quelli già individuati sono ancora da effettuarsi con le regole dell’Accordo del 21.12.2011, quindi:
PRIMA FORMAZIONE: 8 ore
AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE: 6 ore
Per i preposti già individuati e formati, non ancora in scadenza quinquennale, Cna suggerisce di prevedere il prima possibile un aggiornamento sui nuovi compiti conferiti al preposto con un aggiornamento di 2 ore.
AGGIORNAMENTO PARZIALE: 2 ore (formazione per nuovi compiti del preposto)
Per maggiore informazioni sulla figura del Preposto contattare LINDA DESIDERI Ufficio Ambiente & Sicurezza della Cna di Pisa al numero 050876366 – mail: desideri@cnapisa.it
Per aderire ai corsi di formazione contattare EVELI RAMACCIOTTI Agenzia Formativa Copernico al numero 050876/326 – mail: ramacciotti@cnapisa.it